Paziente in condizioni gravi, intervento necessario: medico comunque colpevole per il mancato ottenimento del consenso informato
Evidente la responsabilità del medico che ha effettuato l’operazione, conclusasi poi con la morte del paziente
Decisivo fare riferimento all’eventuale esistenza della convivenza sotto lo stesso tetto col partner
Il principio da applicare è quello secondo cui l’efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell’obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa