Niente riduzione del prezzo se è facilmente percepibile l’errore materiale nel certificato di destinazione urbanistica allegato al contratto
Fondamentale, però, la chiarezza delle clausole dell’atto di compravendita, utili a far comprendere la reale destinazione e le limitazioni edificatorie del bene
Codice Civile alla mano, l’acquirente di un immobile non ha diritto ad invocare la riduzione del prezzo se, pur in presenza di un errore materiale nel certificato di destinazione urbanistica allegato al contratto, poteva, all’epoca, agevolmente percepire tale errore dalla lettura complessiva della documentazione contrattuale e dalle clausole dell’atto di compravendita che chiarivano la reale destinazione e le limitazioni edificatorie del bene.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 24434 del 3 settembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo alla compravendita di alcune porzioni di terreni.
A dare il ‘la’ al fronte giudiziario è il compratore, il quale chiede la riduzione del prezzo, spiegando di avere scoperto dopo la compravendita che la destinazione urbanistica di parte dei lotti non era corrispondente a quella indicata nel certificato di destinazione urbanistica allegato dal venditore alla compravendita.
Questo dettaglio è ritenuto irrilevante, secondo i giudici di merito, poiché dalla lettura del certificato di destinazione urbanistica risultava che la dicitura riferita solo a due parti dei lotti era frutto di un errore materiale commesso dal Comune.
Sulla stessa lunghezza d’onda, poi, anche i magistrati di Cassazione, i quali condividono la posizione dei giudici d’Appello, secondo i quali, alla luce dello specifico caso, non è stata dichiarata una destinazione urbanistica che consentiva l’edificabilità dei terreni oggetto di vendita, dato che il certificato di destinazione urbanistica allegato al contratto conteneva un errore materiale in riferimento a due parti dei lotti, errore materiale imputabile al Comune e non al venditore.
Peraltro, l’errore materiale era facilmente percepibile dall’acquirente, in quanto nello stesso certificato, nella successiva esplicazione della destinazione urbanistica, è riportata la dicitura corretta e nell’atto di compravendita viene dato e preso atto che i terreni in oggetto sono stati interamente asserviti per la costruzione di fabbricato limitrofo e quindi sono privi dell’indice di edificabilità.
Alla luce di tale specificazione contenuta nel contratto, l’acquirente non può sostenere che all’atto dell’acquisto i beni apparissero edificabili o che il venditore gli avesse ingenerato tale convinzione a causa della documentazione allegata.